PROCEDURA
DIRITTI DELL'INTERESSATO

AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 15 A 23 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei dati personali prevede tra i suoi punti cardine la tutela dei diritti dell’interessato nel trattamento dei dati personali.

Tali diritti consentono al soggetto interessato un controllo sulle tipologie dei dati utilizzati, sulle modalità di trattamento e gli conferisce la possibilità di limitare tale uso, di opporsi nonché di cancellare i dati personali in talune circostanze.

Corollario di tali diritti è il diritto al reclamo e alla tutela giudiziaria in caso di violazioni in tema di trattamento non consentito o illecito.

La presente procedura intende prima di tutto individuare tali diritti, nonché stabilire le tempistiche di riscontro e le modalità di esercizio. Infine il presente documento individua il soggetto responsabile del riscontro ai soggetti istanti.

Lo scopo di tale procedura è di agevolare l’interessato ai sensi dell’articolo 12 comma 2 nell’esercizio dei suoi diritti.

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

 

Articolo 15

Diritto di accesso dell’interessato

 

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  2. a) le finalità del trattamento;
  3. b) le categorie di dati personali in questione;
  4. c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

  1. d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  2. e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

  1. g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili

sulla loro origine;

  1. h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

  1. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
  2. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

  1. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le

libertà altrui.

 

Rettifica e cancellazione

 

Articolo 16

Diritto di rettifica

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

 

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

 

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  2. a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  3. b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  4. c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
  5. d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  6. e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

  1. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
  2. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
  3. a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  4. b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  5. c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
  6. d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui

al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

  1. e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

 

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

 

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  2. a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
  3. b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
  4. c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i

dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di

un diritto in sede giudiziaria;

  1. d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
  2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
  3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

 

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali

o limitazione del trattamento

 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i

dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

 

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

 

  1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
  2. a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
  3. b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
  4. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
  5. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
  6. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

 

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

 

Articolo 21

Diritto di opposizione

 

  1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che

egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

  1. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
  2. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
  3. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
  4. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
  5. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

 

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa

la profilazione

 

  1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
  2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
  3. a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un

titolare del trattamento;

  1. b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare

del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e

dei legittimi interessi dell’interessato;

  1. c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
  2. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure

appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

  1. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

 

 

Limitazioni

Articolo 23

Limitazioni (C73)

 

  1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
  2. a) la sicurezza nazionale;
  3. b) la difesa;
  4. c) la sicurezza pubblica;
  5. d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
  6. e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato

membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di

uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f ) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

  1. g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
  2. h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
  3. i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
  4. j) l’esecuzione delle azioni civili.
  5. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
  6. a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
  7. b) le categorie di dati personali;
  8. c) la portata delle limitazioni introdotte;
  9. d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
  10. e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f ) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

  1. g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
  2. h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa

compromettere la finalità della stessa.

 

Tutela giurisdizionale

 

Il regolamento 679/2016 prevede al proprio Capo VIII i mezzi di ricorso a tutela dell’interessato.

In particolare gli articoli 77 (Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di controllo), articolo 78 (Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’Autorità di controllo) e l’articolo 70 (Diritto al ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento).

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DI RISPOSTA

 

I diritti dell’interessato possono essere esercitati a mezzo mail, pec, lettera raccomandata a/r.

Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà scaricare il modulo di esercizio al link

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà scrivere all’indirizzo mail: privacy@masciarlelli.it

Il titolare del trattamento, direttamente o per il tramite di un suo incaricato, fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta presentata dall’interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta stessa.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 gg, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici salvo diversa indicazione dell’interessato.

Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite.

Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

  1. a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
  2. b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.

Masciarelli Tenute Agricole Srl